22 ottobre 2019
La diagnosi energetica è un obbligo normativo previsto dal d.lgs. 102/2014 - integrato dal d.lgs. 04/2016. Cos’è? Per alcune categorie di aziende la diagnosi energetica (o audit) descrive i flussi energetici, valuta gli interventi migliorativi, analizza i costi e i benefici di tali interventi e valuta la graduatoria delle priorità d’intervento. Eseguita con regolarità, è funzionale a capire come viene utilizzata l’energia in tutte le aziende grazie al confronto con realtà simili o all’evoluzione dell’analisi dei consumi nel tempo all’interno della stessa azienda. Individua le cause degli sprechi e i costi dovuti a una mancata ottimizzazione dei consumi energetici.
“È una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici a e riferire in merito i risultati.”
Quali imprese devono eseguire una diagnosi energetica
La diagnosi energetica è obbligatoria per le grandi imprese* e quelle energivore**. Le imprese che entrano a far parte di una di queste categorie sono tenute a consegnare all’ENEA i risultati della diagnosi entro il 5 dicembre e successivamente ogni 4 anni.
Sono esonerate le aziende che adottano uno dei sistemi di gestione volontaria (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il sistema includa un audit energetico conforme ai criteri elencanti all’allegato 2 del d.lgs. 102/104, ovvero:
- sono basati su dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili
- comprendono l’esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici, attività, impianti ecc.
- si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita e non sui periodi di ammortamento
- sono proporzionati e rappresentativi della situazione energetica globale in modo da individuare le opportunità di miglioramento significative
- consentono calcoli dettagliati per le misure proposte utili a fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi
Per le imprese multisito, L’ENEA ha messo a disposizione un metodo di calcolo non vincolante in base al quale la diagnosi è obbligatoria per tutti i siti industriali con consumi superiori a 10.000tep, che diventano 1.000tep per le aziende del terziario. L’audit deve sempre essere effettuato su un numero di siti proporzionati e rappresentativi, per tracciare un quadro fedele della propria prestazione energetica globale e individuare le opportunità di miglioramento più significative.
Sono esenti dalla diagnosi i siti che singolarmente consumano meno di 100tep, purché la somma di tutti i siti rappresenti meno del 20% dei consumi totali dell’azienda. Le grandi imprese nel settore dei trasporti o della logistica pur non avendo una sede fisica di utilizzo, devono comunque sottoporre a diagnosi il “sito virtuale” costituito dall’insieme dei mezzi di trasporto.
Diagnosi energetica, chi la esegue?
Dal 20 luglio 2016, la diagnosi energetica obbligatoria deve essere eseguita da Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati secondo la Uni Cei 11339 da parte di organismi accreditati oppure da Auditor energetici (Ae) qualificati secondo la Uni Cei En 162475:2015.
Anche Repower effettua il servizio di diagnosi energetica: si chiama FOCUS ed è fornito dalla ESCo di Gruppo certificata 11352, che si avvale di un gruppo EGE certificati 11339, che sottoscrive tutte le diagnosi rilasciate.
Ci sono gli incentivi
Il Decreto Direttoriale del 12 maggio 2015 ha previsto il finanziamento delle diagnosi energetiche per soggetti non obbligati – come le PMI – a fronte di un intervento di efficientamento avvenuto in seguito alla diagnosi stessa. Gli incentivi sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.
Ma quanto costa fare una diagnosi energetica?
Stabilire il costo della diagnosi energetica a priori non è possibile, perché diversi sono i fattori che concorrono alla definizione del prezzo: l’ubicazione dell’azienda, le sue articolazioni su vari siti (aziende multisito) e la complessità della realtà aziendale, solo per citarne alcuni.
Certo è che, in base a quanto stabilito dall’art. 16 comma 1 del d.lgs.102/2014, le aziende soggette all’obbligo che non trasmettono la diagnosi all’ENEA nei tempi stabiliti rischiano una sanzione dai 4.000 ai 40.000 euro, dimezzata nel caso in cui la diagnosi venga presentata ma non sia conforme alla prescrizione del Decreto (2.000 - 20.000). Questa multa non sostituisce comunque l’onere di effettuare la diagnosi e inviarla all’ENEA.
* Sono considerate grandi imprese quelle che per almeno due anni consecutivi abbiano più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
** Le imprese a forte consumo di energia (energivore) sono quelle iscritte nell’elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).