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Costituzione in mora

In caso di perdurante condizione di morosità, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Integrato Morosità Gas (Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas  99/11 e s.m.i) e dell’articolo 4 del Testo Integrato Morosità Elettrica (Allegato A alla delibera 258/15/R/com e s.m.i), Repower si riserva di inviare formale costituzione in mora, decorsi 20 giorni dal termine di pagamento della fattura senza che sia avvenuto il pagamento di quanto dovuto.

 

Il pagamento delle somme intimate nella comunicazione di messa in mora verrà richiesto entro:

  • 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora in caso di comunicazione tramite PEC oppure
  • 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, qualora inviata a mezzo di lettera raccomandata

 

I termini di pagamento sopra riportati sono dimezzati in caso di richiesta di sospensione della fornitura nei precedenti 90 giorni.

 

In assenza di pagamento, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nella costituzione in mora, Repower è legittimata a inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura per morosità. 

Nel caso dell’energia elettrica, la sospensione della fornitura sarà anticipata da una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore elettrico.

 

Qualora Repower non rispettasse la disciplina in materia, il cliente ha diritto a beneficiare di un indennizzo automatico pari a 20,00 euro se, a seguito di morosità, viene sospesa la fornitura o effettuata una riduzione di potenza, senza che Repower abbia rispettato uno dei seguenti termini:

 

  • termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
  • termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

 

Qualora venga sospesa la fornitura o effettuata una riduzione di potenza del misuratore elettrico a seguito di morosità senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora, il cliente avrà diritto a un indennizzo automatico pari a 30,00 euro.

 

L’indennizzo verrà corrisposto al cliente con separato documento di fatturazione, nel primo ciclo di fatturazione utile. 

 

Ulteriori chiarimenti sono disponibili su www.arera.it

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